L’Articolo 29 del D.Lgs. 36/2021, parte della riforma dello sport, introduce regole chiare per la gestione dei volontari sportivi, prevedendo un’incompatibilità tra il volontariato e i rapporti di lavoro retribuiti con lo stesso ente. Tuttavia, il comma 3 solleva alcuni dubbi interpretativi, lasciando spazio a riflessioni sulle sue implicazioni pratiche.

Il Testo della Norma
Il comma 3 dell’Articolo 29 recita:
“Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.”
Da questa formulazione si evince che l’incompatibilità si applica in particolare a:
Soci o associati dell’ente.
Volontari che svolgono la propria attività sportiva tramite l’ente (tesserati).
Ma cosa accade ai volontari che non rientrano in queste categorie?

A Chi si Applica l’Incompatibilità?
La norma sembra circoscrivere l’incompatibilità ai volontari con un legame strutturale con l’ente, lasciando potenzialmente fuori i volontari esterni, occasionali o privi di relazioni formali con l’ente.
1. Soci e Associati
Il legislatore pone particolare attenzione ai soci e associati perché:
Queste figure hanno diritti e doveri formali definiti dallo statuto (es. diritto di voto, partecipazione alla governance).
Per loro, sovrapporre volontariato e lavoro retribuito potrebbe generare conflitti di interesse o mascherare rapporti lavorativi come attività gratuite o ancora distribuzione di utili indiretti.
Esempio pratico:
Un socio che presta volontariato come allenatore in una ASD non può essere contemporaneamente retribuito per altre mansioni (es. gestione della segreteria).
2. Tesserati (attività sportiva tramite l’ente)
I volontari che utilizzano l’ente per svolgere la propria attività sportiva (tesserati) rientrano anch’essi nell’ambito di applicazione della norma. Anche in questo caso, il divieto previene sovrapposizioni o conflitti di interesse tra volontariato e lavoro retribuito.
Esempio pratico:
Un atleta tesserato per un’ASD non può essere volontario per l’ente e allo stesso tempo avere un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso ente.
3. Volontari Esterni
La norma sembra non specificare l’incompatibilità per i volontari esterni, che non siano soci, associati o tesserati. Questo potrebbe significare che tali volontari possano avere un rapporto retribuito con l’ente, a patto che non svolgano attività sportive per l’ente stesso.
Esempio pratico:
Un volontario esterno che collabora per un evento sportivo senza essere associato potrebbe teoricamente ricevere un compenso per altre mansioni.

Dubbi Interpretativi: Quando Scatta l’Incompatibilità?
1. L’incompatibilità è limitata a soci, associati e tesserati?
La formulazione della norma suggerisce che l’incompatibilità si applichi solo a chi ha un legame diretto con l’ente (soci, associati o tesserati). Di conseguenza, un volontario esterno potrebbe essere retribuito per altre attività nello stesso ente, pur continuando a prestare volontariato.
2. Lo spirito della norma va oltre?
L’obiettivo della norma è promuovere trasparenza e separare nettamente il volontariato dal lavoro retribuito. In quest’ottica, si potrebbe interpretare che:
L’incompatibilità debba essere applicata a tutti i volontari, indipendentemente dal loro status (interni o esterni).
Limitare l’incompatibilità solo a soci e associati potrebbe lasciare margini per comportamenti non conformi allo spirito della legge.

Implicazioni per gli Enti Sportivi
1. Per i soci e associati volontari
Un socio o associato che presta attività di volontariato non può contemporaneamente:
Avere un contratto di lavoro subordinato o autonomo.
Ricevere compensi per altre attività svolte per lo stesso ente.
2. Per i volontari esterni
La norma sembra consentire che un volontario esterno possa avere un rapporto retribuito con lo stesso ente, a meno che svolga la propria attività sportiva tramite l’ente stesso. Tuttavia, in assenza di chiarimenti ufficiali, gli enti sportivi dovrebbero adottare un approccio prudente.
3. Chiarezza operativa
Per rispettare la norma, gli enti sportivi dovrebbero:
Verificare attentamente lo status di ciascun volontario (socio, associato, tesserato, esterno).
Monitorare eventuali sovrapposizioni tra volontariato e lavoro retribuito anche con i volontari esterni in via prudenziale.
Gestire i rimborsi spese in modo trasparente, evitando che siano percepiti come compensi mascherati o utili indiretti.

Conclusioni: La Necessità di Chiarimenti Normativi
L’Articolo 29 del D.Lgs. 36/2021 pone una distinzione fondamentale tra volontariato e lavoro retribuito. Tuttavia, la sua applicazione solleva interrogativi, soprattutto per quanto riguarda i volontari esterni.
Per garantire trasparenza e conformità normativa, sarà cruciale:
Monitorare eventuali linee guida ufficiali di prassi o di interpretazioni giurisprudenziali per chiarire l’ambito di applicazione dell’incompatibilità.
Adottare strumenti di gestione che semplifichino il monitoraggio dei volontari, dei collaboratori e dei rimborsi spese.